1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, e a decorrere dalla data di cui all'articolo 2 della presente legge, le disposizioni della Carta stessa si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei termini indicati nell'allegato A alla presente legge.
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.
1. In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, in occasione del prossimo rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friulana e sarda, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.